News giurisprudenziali -Locazione di immobili ad uso abitativo - Cass. Civ. n. 5233/2004 – Durata del contratto
- Cass. Civ. n. 5672/2004 – Locazione di immobile realizzato abusivamente.
- Cass. Civ. 12.01.2006 n. 411 - Esercitabilità della prelazione sugli immobili degli enti pubblici
1) - Cass. Civ. n. 5233/2004 – Durata del contratto
La Suprema Corte (Cass. 2004/5233), chiamata a pronunciarsi in materia di locazione di immobile ad uso abitativo, ha stabilito che la mera indicazione nel contratto di una durata inferiore al quadriennio, senza che sia stata anche dichiarata l’esigenza abitativa da soddisfare, non è di per sé sufficiente ed idonea a far rientrare un siffatto contratto tra le locazioni per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di studio o di lavoro e nemmeno tra quelle tra quelle per esigenze abitative non stabili e primarie. Il caso di specie rimane pertanto assoggettato alla disciplina prevista dal capo primo, titolo primo della l. n. 392/78. Sul punto è copiosa la giurisprudenza conforme: ex plurimis Cass. 2002/11375; Cass. 1999/4802; Cass. 1997/6933.
2) - Cass. Civ. n. 5672/2004 – Locazione di immobile realizzato abusivamente.
La Cassazione n. 5672/04 ha stabilito che il fatto che l’immobile locato sia stato abusivamente realizzato su terreno demaniale, non viene ad inficiare la validità ed efficacia inter partes del contratto di locazione relativo al bene medesimo. La circostanza riferentesi alla costruzione abusiva viene casomai ad incidere sul profilo dell’eventuale responsabilità dell’autore dell’opera abusiva ei confronti della Pubblica Amministrazione. Nel caso in esame, la Suprema Corte non ha fatto altro che adeguarsi all’enunciato delle Sezioni Unite (Cass. 20 marzo 1985 n. 2034).
3) - Cass. Civ. 12.01.2006 n. 411 - Esercitabilità della prelazione sugli immobili degli enti pubblici In caso di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà degli enti pubblici territoriali, anche se con il sistema dei pubblici incanti, la cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta in favore dei legittimi conduttori, che vantano un vero e proprio diritto di prelazione sull’immobile, anche se non assistito dal diritto di riscatto dell'immobile nei confronti dell'acquirente. In questi casi, il bando d'asta non è idoneo a perfezionare un'efficace "denuntiatio" e non esonera, perciò, l'alienante dall'onere di notificare al conduttore una vera e propria proposta di alienazione. Se questa formalità non viene osservata, e si procede all'espletamento della procedura di vendita per pubblici incanti con aggiudicazione dell'immobile nei confronti di un terzo, il conduttore può esercitare l'azione per il riconoscimento del suo diritto di prelazione sull'immobile aggiudicato e l'ottenimento della condanna dell'ente pubblico al trasferimento della proprietà dello stesso in suo favore.
TORNA SU |