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News giurisprudenziali -
Assemblea

  1. Cass. 16240/03 Invito a non presenziare in prima convocazione di assemblea condominiale
  2. Trib. Napoli 23.10.03 Convocazione di 2 distinte scale
  3. Trib. Genova n.327/04 Ratifica inserimento a consuntivo di spese non deliberate
  4. Cass. 09.01.2004 Incompletezza Odg: nullità della delibera
  5. Trib. Bologna 331/04 Delibere di deroga ai criteri legali di ripartizione spese: nullità
  6. Cass. 05.04.04 Quorum costitutivi e deliberativi
  7. Cass. 6472/04 Legittimati all'impugnazione di delibera
  8. Cass. 9463/04 Limiti alle attribuzioni dell'assemblea
  9. Cass. 12466/04 Assemblea nella comunione
  10. Cass. 17397/04 - Delibera di attribuzione della parte comune ad un solo condomino: invalida
  11. Cass. 6625/04 – Quorum costitutivi e deliberativi: precisazioni.
  12. Trib. Bologna n. 264 del 22.01.2004 – Nullità della delibera di deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese.
  13. Tribunale Milano 13.09.2004 – Restituzione delle somme versate in attuazione della delibera annullata.
  14. Cass. 16.11.2004 n. 21703 - Impugnazione della delibera assembleare per la singola quota.
  15. Cass. Civ. Sez. Unite n. 4806/2005- Nullità e annullabilità delle delibere assembleari
  16. Cass. Civ. n. 2999/2010 - Nuova deliberazione assembleare sostitutiva della precedente e cessazione della materia del contendere.

     

1) - Cass. Civ. 29.10.2003 n.16240 – Convocazione assembleare: invito a non presenziare in prima convocazione.

L’invito contenuto nella convocazione dei condomini a non presentarsi alla data fissata per la prima convocazione non è equiparabile alla mancanza di fissazione della data per la prima convocazione stessa, di conseguenza è regolare la costruzione dell’assemblea e valida la relativa delibera, insindacabile in sede di legittimità in quanto esente da vizi logici e giuridici.
 


2) - Trib. Napoli 23.10.2003 - Convocazione assemblea di due distinte scale

In tema di validità delle delibere assembleari di condominio, il vizio relativo alla convocazione in assemblea – avente all’ordine del giorno questioni inerenti due distinte scale – che non sia preceduta da assemblea di ciascuna scala, configura una fattispecie di semplice annullabilità della delibera. Ne consegue che non è legittimato ad impugnarla il condomino che abbia espresso voto favorevole alla delibera. E’ legittimato, invece ad impugnarla, il condomino assente o dissenziente.
Diverso è il regime della nullità - vizio da cui sono affette le delibere che hanno oggetto impossibile o illecito o che non rientra nelle attribuzioni dell’assemblea – che permette a chiunque di impugnare la delibera affetta dal relativo vizio.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli con sentenza del 23 ottobre 2003.
 


3) - Trib. Genova 27.01.2004 n. 327 – Ratifica dell’inserimento a consuntivo di spese non deliberate.

Il Tribunale di Genova, sent. 27 gennaio 2004 n.327, s’è pronunciato in merito all’ammissibilità della ratifica delle spese – inserite a consuntivo – non legittimamente deliberate dall’assemblea. L’approvazione del consuntivo contenente voci di spesa effettuate dall’amministratore, ma non deliberate dall’assemblea, non può ratificare implicitamente anche dette voci: infatti è necessaria un’esplicita manifestazione di volontà del condominio che faccia propria l’attività compiuta dall’amministratore e non previamente deliberata. E’ da ritenersi perciò nulla la delibera di approvazione del bilancio nella parte in cui ratifichi le spese non legittimamente deliberate.
 


4) - Cass. Civ. 09.01.2004 - Incompletezza dell’ordine del giorno: annullabilità della delibera.

In tema di assemblea di condominio, l’incompletezza dell’ordine del giorno, determina l’annullabilità e non la nullità delle relative delibere, con la conseguenza chele stesse dovranno
essere impugnate nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 1137 c.c.
Giurisprudenza Conforme: ex plurimis Cass. Civ. 23.05.1992 n.6212 e 09.07.1980 n.4377.
 


5) - Trib. Bologna 02.02.2004 n. 331 - Nullità delle delibere in deroga ai criteri legali di ripartizione spese.

Sul tema della deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese, s’è pronunciato il Tribunale di Bologna, sent. 2 febbraio 2004 n.331, adeguandosi precedenti pronunce della Cassazione (Cass. civ. 2301/01, Cass. civ. 1455/95 e Cass. civ. 1213/93), il quale ha dichiarato nulle, ove adottate senza il consenso unanime dei condomini, le delibere di approvazione delle spese comuni con le quali si sia derogato una tantum ai criteri legali di ripartizione delle spese medesime.
Tribunale Bologna, Sez.II, Sentenza n. 331 del 02.02.2004.
La delibera assembleare avente ad oggetto la ripartizione delle spese comuni e che deroghi ai criteri legali di ripartizione delle stesse è nulla ove adottata con la sola maggioranza e non l’unanimità dei condomini.
Giurisprudenza conforme: Cass. Civ. 16.02.2001 n.2301
 


6) - Cass. Civ. 05.04.2004 – Assemblea: quorum costitutivi e deliberativi.

In tema di assemblea di condominio, sono recentemente intervenute due interessanti pronunce della Corte di cassazione. Con la sentenza del 5 aprile 2004 n.6625, la Suprema Corte s’è occupata di dare un’interpretazione esplicativa dell’art.1136 c.c. inerente ai quorum costitutivi e deliberativi necessari ai fini della validità delle delibere assembleari.
Se col secondo comma del 1136, infatti, è previsto un doppio quorum deliberativo, con l’espressa menzione che – in prima convocazione - i voti favorevoli devono rappresentare almeno la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, anche il comma seguente (1136, 3° comma c.c.) pone un doppio quorum deliberativo ed implicitamente uno costituivo.
E’ di tutta evidenza infatti che è necessaria la presenza di almeno un terzo dei partecipanti al condominio. Ma in caso di partecipazione di solo un terzo dei condomini, sarà necessario un voto unanime per la validità della delibera; mentre in caso di partecipazione più nutrita, sarà comunque necessario un doppio quorum: non è infatti sufficiente che la maggioranza dei votanti a favore sia rappresentativa di almeno un terzo del valore, ma è altrettanto necessario che coloro che abbiano votato contro l’approvazione della delibera non siano rappresentativi di un valore maggiore rispetto agli altri, anche se numericamente inferiori. Occorre, cioè, che la maggioranza sia tale non solo relativamente al numero di votanti, ma anche al valore dell’edificio da essi rappresentato.
 


7) - Cass. Civ. 06.04.2004 n. 6472 – Legittimati alla impugnazione
della delibera assembleare.

Con pronuncia del 6 aprile 2004 n.6742, invece, la Cassazione, confermando il precedente orientamento (cfr. Cass. 23.03.2001 n.4270 e Cass. 04.04.1997 n.2912) ha stabilito che ai fini del ricorso per impugnazione di delibera assembleare previsto all’art. 1137 c.c., sono legittimati ad impugnare i condomini assenti o dissenzienti. Gli stessi non sono, però, tenuti a dedurre in causa un particolare interesse all’impugnazione diverso da quello dell’accertamento dei vizi formali da cui è affetta la delibera.
 


8) - Cass. Civ. 19.05.2004 n. 9463 – Limiti delle attribuzioni dell’assemblea.

Molto interessante è la pronuncia della Cassazione n.9463 del 19 maggio 2004, con la quale vengono delimitati alcuni limiti oltre i quali l’assemblea non ha il potere di disporre. In particolare si è fatto riferimento al caso in cui un’assemblea di condominio ha deliberato sulla ripartizione fra i singoli condomini delle spese fiscali relative all’acquisto di un immobile di proprietà di terzi. La Corte ha escluso che rientri nella competenza dell’assemblea il potere di ripartizione su tal tipo di spese, dal momento che così come gli atti di trasferimento intercorrono tra i terzi ed i singoli condomini, così i rapporti tributari si instaurano tra l’amministrazione finanziaria ed i singoli partecipanti al condominio. Ne consegue che l’assemblea non può deliberare e ripartire tra i condomini i tributi dovuti dai singoli per l’acquisto di beni destinati al servizio comune pur se detti beni appartengano in comune a tutti i condomini.
 


9) - Cass. Civ. 03.07.2004 n. 12466 – L’assemblea nella comunione

In tema di comunione dei diritti reali, la Corte di Cassazione, con pronuncia del 3 luglio 2004 n.12466, ha stabilito che, nel caso di assemblea dei comunisti avente ad oggetto affari di ordinaria amministrazione, colui che intenda partecipare all’assemblea debba essere munito di valida delega di uno o più comunisti aventi diritto alla partecipazione. Ai fini della validità della delega, non occorre che la sottoscrizione sulla stessa sia autenticata. Ne consegue che, ove la delega sia stata rilasciata per atto scritto, il notaio incaricato di redigere il verbale di assemblea e che pertanto in tal occasione riveste il ruolo di segretario e non di notaio, non può non ritenere valida la delega scritta non autenticata.
 


10) – Cass. Civ. 30.08.2004 n. 17397 Delibera di attribuzione della parte comune ad un solo condomino: invalida.

Sempre la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 17397 del 30 Agosto 2004, in tema di uso di parti comuni, ha stabilito che poiché la proprietà comune (e quindi comproprietà) dei locali di portineria e di alloggio del portiere presenti in condominio, è presunzione prevista dalla legge - a meno che il contrario non risulti dal titolo –, una delibera dell’assemblea dei condomini presa a maggioranza che disponga di una cosa comune a favore di un singolo condomino – senza che si accerti a suo favore l’esistenza di un titolo contrario – è invalida perché esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135 c.c..
Una delibera di tal contenuto, infatti, può essere assunta dall’assemblea solamente con l’unanimità dei condomini (e pertanto non dei soli presenti in assemblea), mediante, quindi, una decisione di natura contrattuale.
 


11) – Cass. 6625/04 – Quorum costitutivi e deliberativi: precisazioni.

Secondo il disposto dell’art. 1136, III comma, c.c., la delibera dell’assemblea dei condomini in seconda convocazione, è valida se assunta con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell’edificio. La Cassazione – Cass. 6625/04 – tuttavia è intervenuta per chiarire i due presupposti di cui sopra sono sufficienti per la validità della delibera, a meno che coloro che hanno votato contro l’approvazione non rappresentino un valore dello stabile superiore a quello di coloro che hanno votato a favore della delibera.
Il disposto dell’art. 1136, infatti, privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio piuttosto che quello della maggioranza dei condomini.
In maniera conforme si era già espressa la Cassazione 11 giugno 1968 n. 1853.
 


12) - Trib. Bologna n. 264 del 22.01.2004 – Nullità della delibera di deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese.

Una delibera assembleare che deroghi ai criteri legali di ripartizione delle spese è affetta da nullità assoluta e pertanto impugnabile in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza dei 30 giorni dalla conoscenza della delibera, prevista dall’art. 1137 c.c.
Infatti una delibera di tal portata verrebbe ad incidere sui diritti individuali dei singoli condomini venendo ad alterarne il valore della parte di edificio di loro esclusiva proprietà.
Per poter procedere alla deroga dei criteri legale è necessaria la sottoscrizione di una convenzione da parte di tutti i partecipanti al condominio.
Così si è pronunciato il Trib. Bologna con sentenza n. 264 del 22.01.2004, adeguandosi al precedente orientamento giurisprudenziale accolto anche dalla Corte di cassazione (cfr Cass. n.3042/95; Cass. n. 7359/96).
 


13) – Tribunale Milano 13.09.2004 – Restituzione delle somme versate in attuazione della delibera annullata.

Il Tribunale di Milano, (sentenza del 13.09.2004), ha dichiarato che per effetto dell’annullamento della delibera di approvazione del bilancio consuntivo, ogni condomino ha diritto a vedersi restituire dal condominio, in persona dell’amministratore, solo quelle somme versate in attuazione delle delibera annullata.


14) - Cass. 16.11.2004 n. 21703 - Impugnazione della delibera assembleare per la singola quota.

Ancora una pronuncia della Corte di Cassazione in tema di impugnazione della delibera assembleare. Con sentenza Cass. 16.11.2004 n. 21703 i Supremi Giudici hanno ritenuto che in caso di impugnazione della delibera da parte di un condominio per quanto riguarda la sola quota di ripartizione ad egli attribuita, l’indagine giudiziale dovrà giocoforza estendersi all’intero bilancio ripartito, con la conseguenza che il valore della causa non sarà più quello della singola quota contestata, ma dell’intero bilancio. Ciò incide sull’individuazione del giudice competente per valore.
Precedentemente la Corte si era espressa in maniera conforme con sentenza n. 6617/04.
 


15) Cass. Civ. Sez. Unite 7 Marzo 2005 n. 4806

Devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia 4806/2005, risolvendo un precedente contrasto esistente in dottrina e giurisprudenza, chiarendo, pertanto, che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

[fonte: altalex]


16) – Cass. Civ. n. 2999/2010 - Nuova deliberazione assembleare sostitutiva della precedente e cessazione della materia del contendere.

L'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, con conseguente cessazione della materia del contendere quando l'assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido.

Tale disciplina, per costante interpretazione in via analogica dell'art. 2377 c.c. si applica anche alle delibere condominiali.


 

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