News giurisprudenziali - Autovelox e telelaser
- Cass. Civ. 17.11.2005 n° 23301 - Photored: è necessaria la presenza in loco degli agenti
- Cass. Civ.28.03.2006 n° 7008 - Patente sospesa al proprietario solo con la contestazione immediata
- Cass. Civ. 11.04.2006 n° 8465 - Photored: ribadita la necessità degli agenti in loco
- Giudice di Pace Recco, 07.06.2006 - Multa annullata se manca la taratura dell'apparecchio
- Cass. Civ. 11.04.2006 n° 8457 - Esemplificazione dei casi di impossibilità di contestazione immediata
- Giudice di Pace Verona, 25.01.2006 n° 440 - Telelaser: verbale annullato se manca la prova della funzionalità dello strumento
1) - Cass. Civ. 17.11.2005 n° 23301 - Photored: è necessaria la presenza in loco degli agenti
Con la pronuncia in esame (Cass. 23301/2005), la II sezione della Suprema Corte torna ad occuparsi del problema relativo alla contestazione immediata in tema di multe derivanti da violazione del Codice della Strada. Il problema, in questo caso, ha riguardato l’ipotesi in cui vi sia stato un rilevamento dell’infrazione (attraversamento di incrocio con il semaforo che emetteva luce rossa) a mezzo di apparecchiatura Photored in assenza di agenti in loco; il fatto che la rilevazione sia stata effettuata da un’apparecchiatura elettronica è di per sé sufficiente a ritenere certo il compimento dell’illecito? Laddove così fosse, comunque, non verrebbe vulnerato l’art. 200 del Codice della Strada, laddove dice che è necessaria l’immediata contestazione “quando è possibile”? In linea di massima, le apparecchiature elettroniche di rilevamento, se correttamente installate e costantemente controllate, dovrebbero assicurare una sorta di certezza giuridica relativamente alla commissione dell’illecito, ma potrebbe anche non essere così, laddove si opti per una ricostruzione logica di più ampia portata. In particolare, infatti, l’attendibilità di una rilevazione fotografica può entrare in crisi ove si pensi all’ipotesi, esemplificativa, di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente, perché la rilevazione fotografica, inquadrando solo una parte del locus, ne impedirebbe la visione completa e giustificatrice del presunto illecito stradale; id est l’apparecchiatura di rilevazione, fotografando solo un momento del presunto fatto illecito e da una sola angolazione prospettica, non è pienamente attendibile, laddove si pensi ad ipotesi (coda di auto, transito di animale sulla via, incidente commesso da altri, passaggio improvviso di pedoni, ecc.) in cui è necessaria una visione più completa, idonea a scriminare, pienamente, l’autore della presunta infrazione. In altri termini, l’apparecchiatura di rilevazione fotografica causa un visus limitato e, per ciò solo, non del tutto attendibile ex se. In questa prospettiva, pertanto, sarebbe necessaria la presenza di agenti in loco, sia per la ricostruzione completa del fatto e sia per procedere alla immediata contestazione, tanto più che, astrattamente, è “possibile”, ex art. 200 C.d.S., in quanto il veicolo, in linea di massima, attraversa un incrocio a velocità non elevata, così che un eventuale inseguimento non rischierebbe di pregiudicare l’incolumità dei cittadini o l’ordine pubblico. In definitiva, pertanto, il rilievo dell’ inattendibilità della rilevazione fotografica in assenza di agenti in loco, nonché la mancata contestazione dell’infrazione, seppure possibile, dovrebbero portare l’interprete a ritenere, in questi casi, invalida la multa effettuata.
(da Altalex, 23 gennaio 2006. Nota di Luigi Viola)
2) - Cass. Civ.28.03.2006 n° 7008 - Patente sospesa al proprietario solo con la contestazione immediata Il principio desumibile dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981 e dall’art. 196 cod. strad., secondo il quale degli illeciti amministrativi sanzionabili con il pagamento di una somma di danaro rispondono, in solido con il trasgressore, anche i proprietari ed i titolari di diritto di godimento delle cose servite per commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa è stata usata contro la loro volontà, non è applicabile con riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista nel caso di superamento di oltre quaranta Km. orari del limite di velocità, ove questo sia accertato mediante apparecchiatura autovelox e non contestato immediatamente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7008 del 28 marzo 2006, ricordando che, come precisato dalla sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, la sanzione in questione ha carattere squisitamente personale ed afflittivo, incidendo sulla legittimazione alla guida, e gravando sull’atto amministrativo di abilitazione, mentre solo le sanzioni di natura patrimoniale sono suscettibili di essere oggetto del regime di solidarietà passiva che coinvolge il proprietario del veicolo.
(Altalex, 3 maggio 2006)
3) - Cass. Civ. 11.04.2006 n° 8465 - Photored: ribadita la necessità degli agenti in loco Pochi mesi dopo la prima pronuncia in materia (Cass., sez. II civile, sentenza 17.11.2005 n° 23301), la Suprema Corte torna a pronunciarsi in merito alla legittimità degli accertamenti delle infrazioni semaforiche operati da apparecchiature di tipo “photored”, senza la presenza di agenti in loco.
Nel decidere, rigettandolo, il ricorso proposto dal Comune di Caserta (verbale di accertamento a mezzo “photored” annullato dal Giudice di Pace con sentenza del 13.1.2003), la Corte di Cassazione (Pres. est. Spadone) afferma a chiare lettere che le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione, non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura "photored"). In quest'ultimo caso, infatti, l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa.
Sebbene la sentenza riguardi una violazione contestata anteriormente all’introduzione dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 201 del Codice della Strada resta attuale, in ogni caso, l’affermato principio secondo il quale la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.
Di particolare interesse, inoltre, appare la questione sulla necessità dell’autorizzazione prefettizia per la legittima installazione delle apparecchiature “photored”, su cui la Corte si è pronunciata in senso negativo confermandola, invece, per gli “autovelox”.
(Altalex, 14 giugno 2006. Nota di Giancarlo Cosomati)
4) - Giudice di Pace Recco, 07.06.2006 - Multa annullata se manca la taratura dell'apparecchio Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Recco si è uniformato a quello che sembra, ad oggi, il prevalente indirizzo delle corti di merito, in tema di contravvenzioni elevate per eccesso dei limiti di velocità misurate con le apparecchiature elettroniche comunemente denominate “autovelox” (cfr ex plurimis: Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.; in senso contrario, anche qui ex plurimis, Giudice di Pace di Taranto, 24 maggio 2006, secondo cui, nonostante la non completa attendibilità della misurazione effettuata, si può escludere che un’effettiva taratura dello strumento avrebbe potuto escludere la sussistenza della violazione, visto che la velocità rilevata era del 50% superiore a quella consentita).
Nella sostanza, il principio qui ribadito è che una rilevazione che sia stata eseguita con apparecchio non debitamente tarato, non può essere considerata attendibile con riguardo alla effettiva velocità misurata e, pertanto, non può offrire certezza né della avvenuta violazione del limite imposto, né, tantomeno, della gravità della eventuale violazione – in base alla quale, come è noto, si determinerà l’entità della sanzione.
(Altalex, 1 agosto 2006. Nota di Marco Contini)
5) - Cass. Civ. 11.04.2006 n° 8457 - Esemplificazione dei casi di impossibilità di contestazione immediata L’art. 384 del regolamento di esecuzione al C.d.S. enuclea una serie di circostanze, nelle quali viene meno l’obbligo di procedere a contestazione immediata dell’autoveicolo. Tale dispensa sembrerebbe esonerare l’organo procedente di cui all’art. 12 C.d.S, comma 1, a procedere alla contestazione immediata. L’indicazione nel verbale di accertamento di una delle circostanze di cui al disposto dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., costituisce una presunzione ex lege di esonero dalla contestazione immediata, oppure, l’organo giudicante (Prefetto o Giudice di Pace) potrebbe, tuttavia, sindacare l’operato dei verbalizzanti? Nella sentenza oggetto di commento, la Suprema Corte ha statuito che al giudice di merito non è preclusa la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto, i soggetti verbalizzanti fossero ugualmente in grado, e pertanto, tenuti ad effettuare la contestazione immediata.
(Altalex, 6 settembre 2006. Nota di Luca Bardaro)
6) - Giudice di Pace Verona, 25.01.2006 n° 440 - Telelaser: verbale annullato se manca la prova della funzionalità dello strumento Ennesima sentenza relativa alla legittimità dell’accertamento di violazione del C.d.S. mediante apparecchiatura Telelaser (mod. LTI 20-20).
Il Giudice di Pace di Verona ha accolto il ricorso presentato avverso il relativo verbale di accertamento, ex art. 22, Legge n. 689/1981, in quanto l’espletata C.T.U. ha consentito di provare (o presumere) che l’apparecchio utilizzato non era correttamente funzionante in occasione della rilevazione.
Più precisamente, a fronte delle contestazioni mosse dal ricorrente, la P.A. resistente non è stata in grado di dimostrare la corretta funzionalità dell’apparecchio in questione.
A ben vedere, il giudice veronese, discostandosi da un’affermata giurisprudenza di merito, nega qualsivoglia rilevanza alla stampa del c.d. “scontrino” (assente, nella fattispecie de qua), e ciò sulla base di una tanto esplicita quanto opinabile interpretazione delle recenti sentenze della Suprema Corte in subiecta materia (la giurisprudenza di legittimità più recente, invero, pur ritenendo superflua la stampa fotografica con riferimento al Telelaser, ha comunque confermato – sia pure implicitamente quale obiter dictum – la necessità della stampa dello “scontrino” ai fini della legittimità dell’accertamento).
La sentenza lascia, ad ogni modo, trasparire l’esigenza che le routinarie e preventive verifiche di funzionalità dello strumento rilevatore vengano effettuate accuratamente secondo le istruzioni tecniche fornite dal costruttore, ciò di cui la P.A. è tenuta a fornire adeguata prova in caso di contestazione.
In definitiva, un ricorso accolto per ragioni contingenti e sostanziali, grazie all’espletamento di una C.T.U. ed a conclusione di un procedimento durato quasi tre anni.
(Altalex, 27 novembre 2006. Nota di Valerio Moscolo)
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