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Codice deontologico della professione forense

Informazioni rese ai sensi dell'art. 17 del Codice deontologico della professione forense

Responsabile del sito è l'avv. Matteo Carcereri, iscritto all'albo degli avvocati dell'Ordine degli avvocati di Verona.

Tutta l'attività svolta dallo stesso è nel pieno rispetto dei precetti previsti dal codice deontologico professionale.

Per consultare il codice deontologico cliccare qui.
 

ARTICOLO 17

Informazioni sull'attività professionale

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento.
II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ili - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
IV - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ARTICOLO 17 bis

Mezzi di informazione consentiti

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:
1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede principale.
In essi devono essere indicati:
•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.

Possono essere indicati soltanto:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
•) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
•) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;
•) i settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
•) l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all'interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;
4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop~up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).

 

 
 
 
 

legal disclaimer

 Avv. Matteo Carcereri - Viale Venezia, 123 - 37131 Verona - Tel 045 8033946 .