News giurisprudenziali - Consenso Informato
- Cass. civ., sez. III, 12-06-1982, n. 3604 - Il consenso informato in chirurgia
- Cass. civ., sez. III, 30-07-2004, n. 14638 - Il consenso deve essere consapevole
1) - Cass. civ., sez. III, 12-06-1982, n. 3604 - Il consenso informato in chirurgia
In tema di responsabilità del medico connessa all'esecuzione di un intervento chirurgico, l'accertamento del consenso del paziente, essenziale per la liceità dell'atto operatorio, postula la precisa distinzione tra intervento di chirurgia estetica ed intervento operatorio a fini funzionali, al fine di stabilire se l'operazione in concreto eseguita sia diretta all'uno od all'altro tipo di intervento, conformemente alla richiesta dell'interessato, e se, nell'uno e nell'altro caso, quest'ultimo vi abbia acconsentito, dopo essere stato opportunamente informato dal chirurgo della effettiva portata dell'intervento, in relazione alla sua gravità, agli effetti conseguibili, alle inevitabili difficoltà, alle eventuali complicazioni ed ai prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto, così da poter decidere tra l'opportunità di procedere all'intervento, stante la ragionevole aspettativa di successo, e la necessità di ometterlo, in mancanza di prevedibili vantaggi, esclusi in ogni caso dalla certezza di esiti infausti permanenti.
2) - Cass. Civ. SS.UU. n. 13289/2005 - Previdenza forense: requisito della continuità nell'esercizio della professione
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale tra il chirurgo ed il paziente, il professionista, anche quando l'oggetto della sua prestazione sia solo di mezzi, e non di risultato, ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell'intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, sia perchè violerebbe, in mancanza, il dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 cod. civ.), sia perchè tale informazione è condizione indispensabile per la validità del consenso, che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l'intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall'art. 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dall'art. 13 della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.). L'obbligo d'informazione, che si estende allo stato d'efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il medico presta la propria attività, riguarda i soli rischi prevedibili e non anche gli esiti anomali, e si estende varie fasi degli stessi che assumono una propria autonomia gestionale, e, in particolare, ai trattamenti anestesiologici. In ogni caso, perchè l'inadempimento dell'obbligo d'informazione dia luogo a risarcimento, occorre che sussista un rapporto di casualità tra l'intervento chirurgico e l'aggravamento delle condizioni del paziente o l'insorgenza di nuove patologie.( Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di l'attore assumeva subiti per una inadeguata manovra d'intubazione nel corso di un intervento chirurgico per artoprotesi all'anca, facendo valere la responsabilità del chirurgo per mancanza di consenso informato in relazione al trattamento anestesiologico, dal quale sarebbe derivato il danno fonetico; nell'occasione, la Corte Cass. ha reputato corretta la sentenza d'appello che, confermando la decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra il trattamento d'intubazione orotracheale e la disfonia che aveva colpito il ricorrente) .
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