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Corte cost. 08-04-2004 (C.C. 10-03-2004), n. 114 - Pres. Zagrebelsky - Rel. Quaranta



L'imposizione dell'onere economico di cui all'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 pregiudica l'esercizio di diritti che gli articoli 3 e 24 della Costituzione proclamano inviolabili, determinando una discriminazione per i soggetti privi degli adeguati mezzi economici i quali si vedono in tal modo precludere o quanto meno limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale. La violazione dei citati parametri costituzionali, sia sotto l'aspetto della lesione del diritto di difesa del ricorrente, sia sotto l'aspetto della palese irragionevolezza della norma in rapporto alle caratteristiche del procedimento giurisdizionale in questione, improntato a "gratuità" e "massima semplificazione per le parti", determina quindi l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.
E' dichiarata inoltre l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.


Cass. Civ. 31.05.2005 n. 11606
Spese legali dovute anche con risarcimento entro i 60 gg: che danno per le assicurazioni! 

La Corte è intervenuta – forse addirittura non rispettando il principio della identità tra chiesto e pronunciato – in campo fino ad oggi non ancora esplorato dalla giurisprudenza.
Con la sentenza in oggetto i giudici del Palazzaccio hanno stabilito il diritto per il danneggiato di vedersi rifuse – oltre al risarcimento del danno patito a seguito di sinistro RcAuto – anche le spese legali. E ciò – secondo la Cassazione – vale sempre, anche quando il risarcimento da parte dell’assicurazione sia avvenuto entro i 60 giorni previsti dall’art. 6 l. 990/69 art. 2 , quale spatium deliberandi per le assicurazioni.
La ratio di tale decisione parte dalla considerazione del danneggiato quale parte debole, rispetto alle più attrezzate – economicamente, ma anche a livello di esperienza nella gestione dei sinistri e relative conoscenze giuridiche – compagnie di assicurazione. Proprio in ragione di ciò, il danneggiato ha diritto a farsi assistere da un legale che possa colmare il gap cui prima si accennava e tutelare appieno il danneggiato stesso già nella fase stragiudiziale.

 Normativa
 
punto elencoCodice della strada
punto elencoRegolamento attuativo CdS
punto elencoArt. 2054 c.c.
 
 
 News giurisprudenziali
 
punto elencoCorte Cost. n. 114/2004
punto elencoAutovelox e telelaser
punto elencoDanni da circolazione stradale
 
 
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