News giurisprudenziali - Innovazioni - Cass. 12343/03 – L’installazione di condizionatori d’aria e il decoro architettonico.
- Cass. 1004/04 - Posti auto: innovazioni vietate ex art. 1120, II comma, c.c.
- Cass. 5899/04 – Installazione di ascensore.
- Cass. 5975/04 – L’adeguamento dell’ascensore non è innovazione
1) - Cass. Civ. 22.08.2003 n. 12343 – L’installazione di condizionatori d’aria e il decoro architettonico.
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha ritenuto che, in ambito condominiale, per l’installazione di condizionatori d’aria, pur trattandosi di modificazione consentita ex art. 1102 1° comma c.c. (cfr Cass. 3084/94), trovi applicazione analogica il divieto di alterare il decoro architettonico già previsto per le innovazioni ex art. 1120 2° comma c.c.. Nel pregiudizio estetico è compreso anche il pregiudizio economico (così anche Cass. 9717/97). Inoltre, trattandosi – nel caso di specie – di installazione su parete esterna del fabbricato, è irrilevante il fatto che il condizionatore sia stato installato su una facciata che non prospetta sulla strada pubblica. Il giudizio sulla lesione o meno del decoro architettonico, a seguito di installazione di condizionatori d’aria su muri esterni, dipende essenzialmente dalle caratteristiche specifiche dell’impianto e dalle modalità con cui esso viene posizionato sulle parti comuni. Nel caso di specie, viste le mastodontiche dimensioni del condizionatore fatto installare dai ricorrenti, la Cassazione ha rilevato che la presenza di altri condizionatori installati anteriormente sulla stessa parete esterna, se pure comporta un pregiudizio alla estetica del fabbricato, non vale, però, a legittimare ulteriore aggravio, in considerazione delle misure particolarmente grandi del condizionatore e della sua collocazione vicino alle finestre.
Altri aspetti a riguardo: - Per quanto concerne il decoro architettonico, vigono solo alcuni principi giurisprudenziali, giacché la legge non ha ancora provveduto a darne definizione alcuna. Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, il decoro architettonico è costituito dall’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono all’edificio una sua armoniosa fisionomia (Cass. 2189/81, Cass. 2313/88, Cass. 8731/98). Non è necessario che si tratti di edificio di particolare prestigio (Cass. 8861/87). - Il Tribunale di Udine con sentenza del giorno 16/07/2001 ha deciso che ex art 7, 3° comma n.2 c.p.c., è di competenza del Giudice di Pace la causa che riguarda le modalità di utilizzo del muro perimetrale dell’edificio condominiale, relativamente all’installazione più conveniente dal punto di vista estetico e dell’eventuale inquinamento acustico ed ambientale.
2) - Cass. Civ. 22.01.2004 n. 1004 - Posti auto: innovazioni vietate ex art. 1120, II comma, c.c.
Costituisce innovazione vietata ex art. 1120, II comma, c.c., l’assegnazione invia esclusiva e nominativa – ai condomini- di posti auto sul cortile-giardino di proprietà comune, ciò in quanto tale assegnazione viene ad incidere nella sfera dei diritti reali, sottraendo parte rilevante della proprietà comune a quei condomini che non sono in possesso di seconda auto.
3) – Cass. Civ. 24.03.2004 n. 5899 – Installazione di ascensore.
Di particolare interesse in merito all’installazione di ascensore, ma sotto altra prospettiva giuridica, è la pronuncia della Corte di cassazione del 24 marzo 2004 n.5899, che, cassando la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto non incidere sul decoro architettonico del condominio l’istallazione di ascensore interno in quanto comportante alterazione di una parte circoscritta di edificio e non percepibile all’esterno. Per i giudici di legittimità, invece, l’alterazione del decoro di cui è fatta menzione all’art. 1120 c.c. in tema di innovazioni, può derivare anche dalla modifica dell’originario aspetto di singoli elementi o singole parti dell’edificio suscettibili di autonoma valutazione, in essi rientrando, quindi, anche il vano ascensore.
4) - Cass. Civ. 25.03.2004 n. 5975 – L’adeguamento dell’ascensore non è innovazione
La Corte di Cassazione – con sentenza. 25 Marzo 2004, n. 5975 - ha stabilito che gli interventi tesi all’adeguamento dell’impianto ascensore alla normativa CEE non configurano opera nuova, ma attengono all’aspetto funzionale dello stesso. Di conseguenza non possono essere configurati alla stregua di innovazioni ex art. 1120 c.c. Si ripete ancora una volta che per rientrare nel campo delle innovazioni, l’opera deve consistere in modificazioni di entità tale da incidere sull’aspetto quantitativo e qualitativo della struttura, venendo ad alterarne la precedente la destinazione. Pertanto non può considerarsi innovazione la sostituzione di ascensore già esistente con uno nuovo, non essendo mutata la destinazione. Costituisce viceversa innovazione ex art. 1120 c.c., l’installazione ex novo di ascensore laddove precedentemente non esistesse. Al riguardo si confronti anche Cass. 16 luglio 1981 n. 4646.
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