Definizione: mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (1754). Se, per effetto del suo intervento, l’affare è concluso, il mediatore ha diritto ad una provvigione. Da ciascuna delle parti ( 1755 c. 1)
Imparzialità ed autonomia: sono i tratti distintivi dell’attività del mediatore. -Imparzialità: è l’assenza di rapporti di dipendenza, collaborazione o rappresentanza con il cliente -Autonomia: esclusione di ogni impegno del mediatore a promuovere la conclusione del contratto in favore del cliente.
Iscrizione al ruolo: anche se svolto con carattere occasionale, l’esercizio dell’attività di mediazione, richiede l’iscrizione nell’apposito “ruolo degli agenti di affari in mediazione”, istituito con l. 39/1989 ( per il regolamento d’attuazione, DM 452/90); in difetto di iscrizione il mediatore non ha diritto alla provvigione ( art. 6 c.1 , L.39/89) e deve restituire le provvigioni eventualmente percepite. ( art. 8 c. 1 , L. cit.)
Natura della mediazione: nonostante il Codice non parli di contratto di mediazione, ma solo dell’attività del mediatore (facendo presupporre che il rapporto di mediazione sorga “ex lege“ in conseguenza della sola attività del mediatore), Dottrina e Giurisprudenza prevalenti affermano la natura contrattuale del rapporto di mediazione. Tale tesi è avvalorata dall’art. 5 L. 39/89 che prevede l’obbligo per il mediatore che se ne avvalga, di depositare, copia dei moduli e formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto. Indipendentemente dall’utilizzazione dei formulari predisposti, la formazione del consenso contrattuale può risultare dai comportamenti concludenti ( es: accettazione consapevole dell’opera del mediatore)
Ruolo della conclusione dell’affare nella mediazione: Questione dibattuta. Da una parte si afferma che senza di essa non si avrebbe mediazione. Critiche a tal tesi: alcuni degli effetti contrattuali ( rimborso spese: 1756; doveri di informazione: 1759) si producono indipendentemente dalla conclusione dell’affare. Altra tesi: il contratto intermediato sarebbe elemento costitutivo di una fattispecie complessa nella quale i diversi obblighi nascerebbero di volta in volta al perfezionarsi di ulteriori fattispecie. Terza tesi: la mediazione sarebbe configurata quale obbligo accidentale nascente dalla conclusione del contratto intermediato.
Causalità necessaria: affinché sorga il diritto alla provvigione è necessario che vi sia un nesso di causalità tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Tale attività può consistere anche nel semplice ritrovamento e indicazione delle persone dei contraenti o nella segnalazione dell’affare, purché tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e pi valorizzata dalla parti. Per “affare” si deve intendere qualsiasi operazione economica che sia giuridicamente vincolante e quindi anche la stipulazione di un contratto preliminare.
C.d. Prossenetico: è la mediazione che porta alla conclusione di un matrimonio, che ben lungi dall’essere un “affare”, porta a far sì che la mediazione sia illecita in quanto contrastante con l’ordine pubblico e il buon costume.
Provvigione: la misura della provvigione e la proporzione nella quale essa deve gravare su ciascuna delle parti (tra loro non solidali), è determinata – in mancanza di pattuizione – dalla Giunta della Camera di Commercio tenendo conto degli usi locali (l. 39/1989 art. 6 c.2). Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione (art. 1758). Ex art. 1757 se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge ne momento in cui si verifica la condizione ( 1360 c.1) Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. Tal disposizione si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile se il mediatore non conosceva la causa di invalidità.
Obblighi del mediatore: ha il dovere di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relativamente alla sicurezza ed alla valutazione dell’affare e che possono su di esso influire ( art. 1759 c.1).
Responsabilità: pur non rispondendo dell’esecuzione dell’affare ( lo conferma indirettamente il fatto che “può” prestare fideiussione per una delle parti ( art. 1763) – il mediatore incorre in responsabilità se omette di adempiere a tali obblighi di informazione ed è sottoposto anche alla sanzione dell’ammenda qualora egli abbia prestato la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosceva lo stato di incapacità (1764 c. 3) . Tuttavia il mediatore risponde dell’esecuzione dell’affare quando non manifesta ad un contraente il nome dell’altro; tuttavia dopo l’esecuzione subentra nei diritti del non nominato (1762). |