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  1. Cass. Civ., SS.UU., n. 6572/2006 - Danno esistenziale: sulla prova del danno da demansionamento
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1) - Cass. Civ., SS.UU., n. 6572/2006 - Danno esistenziale: sulla prova del danno da demansionamento

Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 24.03.2006 n° 6572 (Cristina Ravera)
Le Sezioni Unite della Suprema Corte intervengono a comporre il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine al riparto dell’onere probatorio nella domanda di risarcimento dei danni sofferti dal lavoratore per effetto del cd. demansionamento professionale. In particolare, il Collegio affronta la questione se il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, soprattutto di natura esistenziale, consegua in re ipsa al demansionamento o, al contrario, debba essere provato dal lavoratore ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
In via preliminare e introduttiva, le Sezioni Unite si soffermano sulla nozione di demansionamento, che rappresenta il presupposto logico-giuridico del diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Il demansionamento, precisa il Collegio, non può individuarsi nella mera revoca di un incarico, seppure prestigioso e remunerativo, né, del pari, nell’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, purché equivalenti a quelle svolte in precedenza. Si tratta, infatti, di modifiche dell’organizzazione aziendale, rientranti nello ius variandi dal datore di lavoro e pienamente legittime ai sensi dell’art. 41 Cost. e dell’art. 2094 cod. civ.
Nel merito, le Sezioni Unite rilevano come, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza e della dottrina, la responsabilità del datore di lavoro abbia natura contrattuale, con la conseguenza che la violazione da parte datoriale degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, e in particolare il divieto di dequalificazione (art. 2103 cod. civ.) e l’obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità del lavoratore (art. 2087 cod. civ.) integrano gli estremi di un inadempimento contrattuale, regolato agli artt. 1218 e 1223 cod. civ. Tali previsioni, osserva il Collegio, distinguono il momento dell’inadempimento, vale a dire la violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 cod. civ. sanzionata con l’obbligo di corresponsione della retribuzione, dal momento, successivo ed eventuale, della produzione del danno, risarcibile solo in quanto “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento medesimo. E, inoltre, osservano le Sezioni Unite, la finalità precipua del risarcimento del danno è quella di neutralizzare la perdita sofferta in concreto dalla vittima attraverso la reintegrazione dell’effettiva diminuzione del suo patrimonio, subita per effetto del mancato adempimento della prestazione, sicché ove tale diminuzione patrimoniale non vi sia stata, o non sia stata provata dal danneggiato, il diritto al risarcimento del danno non è configurabile.
Alla stregua di tali principi, si ha, dunque, che il danno patito dal lavoratore per effetto del demansionamento non discende in via automatica dall’inadempimento datoriale, nel senso che è in re ipsa nella potenzialità lesiva della condotta del datore di lavoro, ma, al contrario, esso va provato dal lavoratore, il quale è tenuto, altresì, a dimostrare, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., l’esistenza di un nesso di causalità fra l’inadempimento e il danno e a precisare quali, fra le molteplici forme di danno da dequalificazione, ritenga di aver subito, fornendo, a tal proposito, ogni elemento utile per la ricostruzione della loro entità.
Con tale conclusione le Sezioni Unite mostrano di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è onere del lavoratore provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il danno patito e il nesso di causalità con il demansionamento, i quali rappresentano il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa del pregiudizio ad opera del giudice, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. (Cass. Civ. 10361/2004; Cass. Civ. 16792/2003; Cass. Civ. 8904/2003; Cass. Civ. 2561/1999; Cass. Civ. 7905/1998; Trib. Agrigento 1 febbraio 2005).
Le Sezioni Unite censurano, per contro, l’altro orientamento giurisprudenziale secondo il quale, il lavoratore non sarebbe gravato dall’onere di provare l’esistenza del danno, giacché la liquidazione del suo ammontare può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., attraverso la valutazione di elementi presuntivi, attinenti alla natura, all’entità e alla durata del demansionamento (Cass. Civ. 10157/2004; Cass. 8271/2004; Cass. Civ. 15868/2002; Cass. Civ. 13580/2001; Cass. Civ. 1443/2000; Cass. Civ. 11727/1999; Cass. Civ. 13299/1992). Ammettere la risarcibilità del danno in conseguenza del mero accertamento del demansionamento comporta, ad avviso del Collegio, l’attribuzione al lavoratore di una somma di denaro che si configura come somma-castigo, vale a dire una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del mero inadempimento, in spregio agli ordinari principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 cod. civ.
La pronuncia in esame si segnala, poi, per una compiuta indagine sulle conseguenze lesive del demansionamento, distinte nelle loro componenti patrimoniali e non.
Fra i danni patrimoniali, le Sezioni Unite, annoverano, in primis, il danno professionale, il quale può consistere sia nella menomazione della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di una maggiore capacità sia nella perdita di ulteriori possibilità di guadagno. Si tratta di un pregiudizio, rileva il Collegio, che va provato dal lavoratore attraverso la dimostrazione, sotto il primo profilo, dell’esercizio di un’attività in continua evoluzione e caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale e, sotto il secondo, delle aspettative conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto di lavoro e frustrate dal demansionamento.
In secundis, il danno biologico, inteso quale lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile (sul punto, Corte Cost. 233/2003). La risarcibilità di tale voce di danno, rilevano le Sezioni Unite, si sottrae alla prova testimoniale, documentale o presuntiva, giacché essa non può prescindere dall’accertamento medico-legale, mentre la sua quantificazione, stante l’uniformità dei criteri medico-legali applicabili alla lesione dell’integrità psico-fisica, è effettuata attraverso il sistema tabellare, senza necessità alcuna di precise indicazioni ed allegazioni ad opera del danneggiato.
Sul fronte dei danni non patrimoniali, le Sezioni Unite, concentrano la loro attenzione sul danno esistenziale, che definiscono alla stregua di danno all’identità professionale sul luogo di lavoro, all’immagine e alla vita di relazione e, più in generale, di lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato agli artt. 1 e 2 Cost. Si tratta, in particolare, puntualizza il Collegio in linea con la giurisprudenza prevalente, dell’alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali del lavoratore, il quale viene, in tal caso, privato di occasioni per l’espressione e la realizzazione della sua persona nel mondo esterno (sul punto, ex plurimis, Cass. Civ. 7980/2004). Una voce di danno che, a differenza del danno morale, il quale attiene alla sfera emotiva e interiore del singolo, è oggettivamente accertabile attraverso l’allegazione, a cura esclusiva del soggetto danneggiato, di precise circostanze comprovanti l’adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell’evento dannoso, a nulla rilevando la prova, di per sé sola, della dequalificazione, dell’isolamento e della forzata inoperosità. Ne consegue, pertanto, alla luce del principio generale affermato dal Collegio a definizione del contrasto giurisprudenziale, che è onere esclusivo del lavoratore provare che il demansionamento ha prodotto, nella prospettiva dell’art. 1223 cod. civ., una perdita rappresentata dalla diminuzione o dalla privazione di un valore personale, non patrimoniale, alla quale il risarcimento del danno deve essere commisurato, seppure in via equitativa.
Quanto, poi, agli strumenti probatori a disposizione del lavoratore per la prova dei danni patiti e, in particolare del danno esistenziale, le Sezioni Unite hanno cura di precisare che, fatta eccezione per il danno biologico, il quale può essere dimostrato solo attraverso il ricorso all’accertamento medico-legale, il danno esistenziale può essere verificato attraverso la prova documentale, testimoniale e presuntiva, la quale ultima, lungi dal rappresentare un mezzo di rango secondario nella gerarchia dei mezzi di prova, può essere impiegato anche in via esclusiva dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass. Civ. 13819/2003; Cass. Civ. 9834/2002). Fermo restando che, ai sensi dell’art. 2727 cod. civ., sia prodotta in giudizio una serie concatenata di circostanze concrete, quali la durata, la gravità, la conoscibilità della dequalificazione all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, le reazioni del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, gli effetti negativi sulle abitudini di vita, circostanze tutte che consentono al giudice di risalire, sulla base delle nozioni di esperienza di cui all’art. 115 cod. proc. civ., all’esistenza del danno, il quale funge da presupposto indefettibile per una sua liquidazione, anche in forma equitativa.
(Altalex, 12 aprile 2006. Nota di Cristina Ravera)

 


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