News giurisprudenziali - Tour Operator
- C. Appello Milano 30.04.2003 - Boicottaggio del Tour Operator ai danni del distributore.
1) – C. Appello Milano 30.04.2003 - Boicottaggio del Tour Operator ai danni del distributore.
Il secondo caso in esame è stato trattato dalla Corte d’Appello di Milano, pronunciatasi in data 30 aprile 2003. I Giudici hanno stabilito che il rifiuto concertato da parte dei Tour operator di effettuare forniture, al fine di porre termine alla politica di sconti messa in pratica da un distributore ed al fine di mantenere il controllo dei prezzi sul mercato, si configura come boicottaggio collettivo, in violazione del divieto previsto dall’art. 2 della l. 10 Ottobre 1990 n.287. In forza di quanto sopra chiarito, il distributore, nel caso di specie, ha diritto al risarcimento del lucro cessante e del danno emergente. Il primo può essere quantificato sulla base di criteri presuntivi, procedendo alla stima del guadagno che l’agente/distributore avrebbe conseguito, ove il comportamento illegittimo tenuto dai Tour operators non fosse stato posto in essere. La stima dev’essere condotta tramite proiezione dei dati di guadagno fatti registrare nel passato dal soggetto che ha subito il pregiudizio e che, verosimilmente, si sarebbero potuti ripetere anche in seguito. La seconda fattispecie di pregiudizio – danno emergente – si concreta nel danno all’immagine ed alla reputazione commerciale che il distributore subisce a seguito del boicottaggio da parte dei Tour operators. Il risarcimento spettante in questo secondo caso all’agente è quantificabile invece, in via equitativa.
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