Art. 2054 (1) Circolazione di veicoli.
[I]. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie č obbligato a risarcire il danno [2056 ss.] prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [2947 comma 2].
[II]. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (2).
[III]. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario [978 ss.] o l'acquirente con patto di riservato dominio [1523 ss.], č responsabile in solido [1292] col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo č avvenuta contro la sua volontą (3).
[IV]. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [2053].
(1) V. l. 24 dicembre 1969, n. 990.
(2) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. n. 205 del 1972 «limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni».
(3) V. art. 1 comma 3 l. 24 dicembre 1969, n. 990.
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