News giurisprudenziali - Responsabilità civile
- Cass. civ., sez. III, 11-03-2002, n. 3492 - Risarcimento per responsabilità contrattuale: onere di diligenza qualificata a carico del professionista
- Cass. civ., sez. Unite, 01-07-2002, n. 9556 - La responsabilità della casa di cura
- Cass. civ., sez. III, 23-09-2004, n. 19133 - La responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero
- Cass. civ., sez. III, 19-05-2004, n. 9471 - Onere probatorio: non è necessario che l'attore indichi aspetti tecnici della responsabilità professionale noti solo ai professionisti del settore
- Cass. civ., sez. III, 26-01-2006, n. 1698 - La limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. non si applica in caso di imperizia e negligenza
- Cass. Civ. 28 -05-2004, n. 10297 - Rapporto medico-paziente: contratto da contatto sociale
1) - Cass. civ., sez. III, 11-03-2002, n. 3492 - Risarcimento per responsabilità contrattuale: onere di diligenza qualificata a carico del professionista
In tema di risarcimento del danno, il medico chirurgo, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art.1176, primo comma, cod. civ., ma è quella specifica del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176, secondo comma, cod. cit., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase postoperatoria.
2) - Cass. civ., sez. Unite, 01-07-2002, n. 9556 - La responsabilità della casa di cura
Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente), anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze; è perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che l'eventuale responsabilità concorrente del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora "sub iudice" in altro separato processo. (Nella specie l'inadempienza della casa di cura era consistita nell'insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare l'emergenza - sindrome asfittica del neonato - e nel ritardo, ad opera del personale ausiliario, nel trasferimento del neonato in un centro ospedaliero attrezzato).
3) - Cass. civ., sez. III, 23-09-2004, n. 19133 - La responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero
L'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente; l'inadempimento del professionista in relazione alla propria obbligazione, e la conseguente responsabilità dell'ente presso il quale egli presta la propria opera, deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale. Pertanto, è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
4) - Cass. civ., sez. III, 19-05-2004, n. 9471 - Onere probatorio: non è necessario che l'attore indichi aspetti tecnici della responsabilità professionale noti solo ai professionisti del settore
In tema di responsabilità professionale del medico - chirurgo, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non - professionista che, espletando la professione di avvocato, conosca comunque (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (omessa informazione sulle possibili conseguenze dell'intervento, adozione di tecniche non sperimentate in sede di protocolli ufficiali, mancata conoscenza dell'evoluzione della metodica interventistica, negligenza - intesa oggi come violazione di regole sociali e non solo come mera disattenzione -, imprudenza - intesa oggi come violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l'espletamento di certe attività -, ed imperizia - intesa oggi come violazione delle regole tecniche di settori determinati della vita di relazione e non più solo come insufficiente attitudine all'esercizio di arti e professioni.
5) - Cass. civ., sez. III, 02-02-2005, n. 2042 - La limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. non si applica in caso di imperizia e negligenza
In tema di responsabilità del medico, la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, 2 co., cod. civ. non ricorre con riferimento ai danni causati al paziente per negligenza o imperizia, ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, incombendo in tal caso al medico di fornirne la relativa prova (In applicazione del suindicato principio, la Corte Cass. ha confermato l'impugnata sentenza dei giudici di merito che avevano affermato la responsabilità dell'ente ospedaliero per l'affezione da fenilchetonuria classica che aveva colpito, determinandone la totale invalidità, un minore partorito - dopo regolare gravidanza - nel reparto ostetrico-ginecologico e successivamente dimesso assieme alla madre senza diagnosi e prescrizioni particolari, venendo peraltro sin dai primi mesi di vita a manifestare chiari segni di ritardo nello sviluppo psicomotorio. Pur dandosi atto che, diversamente da altre regioni, in Sicilia la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia in questione erano affidate alla libera iniziativa dei reparti di neonatologia e alla preparazione dei pediatri neonatologi, si è escluso che nel caso la prestazione implicasse la soluzione di problemi di speciale difficoltà, rilevandosi che in base all'ordinaria diligenza ben avrebbero potuto i sanitari effettuare subito dopo la nascita i prelievi sul neonato ed inviarli presso i centri specializzati esistenti in regione per la relativa sottoposizione ai necessari esami di "screening" metabolici neonatali).
6) - Cass. Civ. 28 -05-2004, n. 10297 - Rapporto medico-paziente: contratto da contatto sociale
Il
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