News giurisprudenziali - Retribuzione e TFR
- Cass. Civ. SS.UU. n. 11325/2005 - Contratti collettivi: dopo la scadenza le clausole sulla retribuzione sono inefficaci
- Cass. Civ. SS.UU. n. 13289/2005 - Previdenza forense: requisito della continuità nell'esercizio della professione
1) - Cass. Civ. SS.UU. n. 11325/2005 - Contratti collettivi: dopo la scadenza le clausole sulla retribuzione sono inefficaci
I contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti; conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, operando peraltro sul piano del rapporto individuale del lavoro la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto. Con questo il principio le Sezioni Unite la Cassazione, con la sentenza n. 11325 del 30 maggio 2005, abbracciano l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in tema di efficacia dopo la scadenza delle clausole dei contratti collettivi relative al trattamento retributivo. (da Altalex, 2 novembre 2005)
2) - Cass. Civ. SS.UU. n. 13289/2005 - Previdenza forense: requisito della continuità nell'esercizio della professione
La Cassa forense non può negare la pensione di vecchiaia all’avvocato, affermando la mancanza del requisito della continuità nell’esercizio della professione, per il periodo anteriore a cinque anni dalla presentazione della domanda, se non ha a suo tempo proceduto alla revisione degli iscritti. E' questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 13289 del 21 giugno 2005, che dirime il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione. (da Altalex, 4 agosto 2005)
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