News giurisprudenziali - Riscaldamento - Cass. 1420/04 - Sostituzione della caldaia
- Cass. 1420/04 - Esenzione dall’obbligo di contribuzione alle spese del riscaldamento centralizzato
- Cass. 5974/04 –Distacco dall’impianto di riscaldamento centrale
- Cass. 12743/04 – Domanda di esenzione dalle spese di riscaldamento centralizzato.
- Cass. Civ. 14.01.2005 n. 680 – Distacco dal riscaldamento centrale: esenzione dalle spese.
1) - Cass.Civ. 27.01.2004 n. 1420 - Sostituzione della caldaia.
Il criterio di ripartizione delle spese previsto dall’art. 1123, comma II, c.c., ha ad oggetto solamente le spese per l’uso ed in particolare, per l’uso di quelle cose comuni che, essendo suscettibili utilizzazione in misura diversa da parte di ogni condomino, consentono di utilizzare correttamente, un criterio di ripartizione delle spese secondo l’uso che ogni condomino concretamente ne fa. Le disposizioni del 1123 c.c., quindi, non si possono applicare nel caso di sostituzione della caldaia, la cui spesa s’annovera tra le spese di conservazione e non tra quelle d’uso. Giurisprudenza correlata: Tribunale di Napoli 24.04.2001 n.4661
2) - Cass. Civ. 27.01.2004 n. 1420 - Esenzione dall’obbligo di contribuzione alle spese del riscaldamento centralizzato.
In tema di condominio, qualora vi siano locali (box, cantine ecc.) non serviti dall’impianto di riscaldamento centralizzato, i condomini proprietari solo di tali locali, non sono anche contitolari dell’impianto di riscaldamento centralizzato. Questo infatti non è legato da alcuna relazione di accessorietà con quei beni: ciò fa venir meno anche il presupposto per l’attribuzione della proprietà comune e di conseguenza anche il relativo obbligo di contribuzione alle spese. Giurisprudenza Conforme: Cass.Civ. 07.06.2000 n.7730 e Cass.Civ. 08.05.96 n.4270.
3) - Cass.Civ. 25.03.2004 n. 5974 –Distacco dall’impianto di riscaldamento centrale.
La Cassazione 25 marzo 2004 n.5974 ha chiarito che non è necessaria alcuna autorizzazione o accettazione da parte degli altri condomini, a quel condomino che rinunci unilateralmente al riscaldamento condominiale, mediante il distacco del proprio impianto dalle ramificazioni dell’impianto centralizzato. Quanto appena detto è però subordinato al fatto che il condomino dimostri che dal suo distaccamento non derivino né aggravi di spesa per coloro che ancora usufruiscono dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per l’erogazione del servizio.
Al distacco consegue l'esenzione dalle spese di consumo, rimanendo invece comunque a carico del condomino resosi "autonomo", le spese della sola conservazione dell'impianto centrale, siano esse spese ordinarie che straordinarie.
Nei medesimi termini s’era già espressa la Cassazione con numerose pronunce (ex plurimis cfr Cass. civ. n.6923/01, Cass. civ. n.129/99 e Cass. civ. n.1775/98).
4) - Cass. Civ. 09.07.2004 n. 12743 – Domanda di esenzione dalle spese di riscaldamento centralizzato
In tema di ripartizione degli oneri condominiali, nel caso in cui un gruppo di condomini - le cui unità immobiliari siano state attrezzate con impianto autonomo di riscaldamento – chieda l’esenzione dalle spese per il servizio di riscaldamento centralizzato, detta domanda dovrà essere formulata giudizialmente nei confronti di tutti gli altri condomini. E’ corretta pertanto, la decisione del giudice che ordini l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. Nel caso di specie, si configura infatti un’ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che l’eventuale esenzione dalle spese di un gruppo di condomini, comporta inevitabilmente un aggravio delle spese per gli altri, con conseguente modifica di fatto delle tabelle millesimali, le quali, stante la loro natura contrattuale, non possono essere modificate se non con l’unanimità dei consensi di tutti i partecipanti al condominio. Così ha ritenuto corretto decidere la Suprema Corte con sentenza 9 luglio 2004 n.12743.
5) Cass. Civ. 14.01.2005 n. 680 – Distacco dal riscaldamento centrale: esenzione dalle spese.
E’ recentemente intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza Cass. 14.01.2005 n. 680) chiarendo che in caso di distacco dal riscaldamento centrale di singole unità abitative che provvedano ad installare un impianto autonomo, i proprietari di queste non saranno più tenuti al pagamento delle spese condominiali relative al riscaldamento. Tutto ciò è però sottoposto alla condizione che l’assemblea abbia ritenuto che da tal distacco derivi una effettiva riduzione delle spese di esercizio ed al contempo non si determini uno squilibrio nel funzionamento dell’impianto centrale. L’esenzione dalle spese per i proprietari delle unità rese autonome ha effetto a partire dal momento in cui tali unità non fruiscano più a tutti gli effetti del servizio di riscaldamento.
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