Diritto condominiale News giurisprudenziali - Tabelle Millesimali - Trib. Genova 23.02.2004 n. 841 – Deroga ai criteri legali
- Cass. Civ. 301/2010 - Sulla revisione delle tabelle millesimali
- Cass. Civ. SS.UU. 18477/2010 - Per l'approvazione delle tabelle millesimali non serve unanimità
1) – Trib. Genova 23.02.2004 n. 841 – Deroga ai criteri legali.
In tema di tabelle millesimali, il Tribunale di Genova (sentenza 23 febbraio 2004 n.841), ha ritenuto che – in virtù della derogabilità da parte di tutti i condomini dei criteri legali previsti dall’art. 68 disp.att. c.c. – qualora questi stipulino, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, una tabella millesimale diversa da quella che conseguirebbe all’applicazione dei criteri legali previsti dall’art.68 disp.att. c.c., si debba ritenere che tale difformità i condomini abbiano effettivamente voluto e pertanto tali diversità non costituiscano errori emendabili ai sensi dell’art. 69 disp.att. c.c. Se così non fosse, infatti, significherebbe non riconoscere valore all’autonomia privata dei condomini. Ne consegue che la revisione delle tabelle millesimali è possibile solamente nel caso queste non abbiano matrice contrattuale; nell’ipotesi in cui, invece, le tabelle abbiano origine contrattuale, gli errori non rilevano nella loro oggettività, ma solo in quanto abbiano determinato un vizio del consenso.
2) – Cass. Civ. 3001/2010 - Sulla revisione delle tabelle millesimali
Nel caso in cui venga chiesta la revisione delle tabelle, l'errore o gli errori lamentati devono oltre che essere causa di una divergenza apprezzabile tra i valori posti a base della redazione delle tabelle e quello allora effettivo, risultare anche oggettivamente verificabili in base agli elementi sui quali il valore in quel momento doveva essere calcolato.
3) Cass. Civ. SS.UU. 18477/2010 - Per l'approvazione delle tabelle millesimali non serve unanimità Importante revirement delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: in materia di condominio, l'approvazione delle tabelle millesimali non richiede il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2.
Infatti, la tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti.
La deliberazione assembleare che approva le tabelle milliesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica. Le tabelle non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio. (fonte altalex.com)
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