News giurisprudenziali - Danno da vacanza rovinata - Corte di Giustizia Europea 13.02.2002 C-168/00 - Il danno da vacanza rovinata come danno morale risarcibile.
- Tribunale Roma, sez. IX 26-11-2003 - Il danno da vacanza rovinata per inadempimento del Tour Operator.
- Giudice di pace Milano, 16-08-2003 - Non corrispondenza col catalogo: carenza informativa. Danno risarcibile.
- Tribunale Roma, 19-05-2003 - Vacanza rovinata come stress e minor godimento.
- Giudice di pace Civitanova Marche, 26-03-2003 - Mancanza di aria condizionata ed accesso alla spiaggia: danno risarcibile.
- Tribunale Napoli , sez. IV 26-02-2003 - Crociera senza aria condizionata.
- Giudice di pace Palermo, 11-10-2002, n. 7040 - Danno per il mancato godimento delle ferie.
- Cass. Civ. 09.11.2004 n. 21343 - Contratto di organizzazione di viaggio: obbligazione di risultato e non di mezzi. Le conseguenze a tutela del consumatore.
- Tribunale Marsala, sentenza 05.04.2007 -Il risarcimento del danno da bagaglio smarrito
- Cass. Civ. 10651/2008 - Risarcibile il danno da vacanza rovinata per spiaggia impraticabile
1) - Corte di Giustizia Europea 13.02.2002 C-168/00 - Il danno da vacanza rovinata come danno morale risarcibile.
La sentenza in esame costituisce il punto di riferimento giusirprudenziale per quanto riguarda il riconoscimento del danno morale da vacanza rovinata. Statuisce, infatti, la risarcibilità del danno morale accogliendo il principio secondo il quale il consumatore di servizi turistici ha diritto al risarcimento anche di tale voce di danno derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione del contratto turistico.
2) - Tribunale Roma, sez. IX 26-11-2003 - Il danno da vacanza rovinata per inadempimento del Tour Operator. L'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», dev'essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso»”.
Massima 2 - Tribunale Roma, sez. IX 26-11-2003 - Il danno da vacanza rovinata per inadempimento del Tour Operator.
Il viaggiatore che non abbia potuto godere - anche solo parzialmente - della vacanza rovinata per inadempimento del Tour Operator, ha diritto al risarcimento oltre che delle spese sostenute per l'acquisto del pacchetto, anche del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, figura di danno morale eccezionalmente risarcibile, così come ritenuto anche dalla Corte di Giustizia europea.
3) - Giudice di pace Milano, 16-08-2003 - Non corrispondenza col catalogo: carenza informativa. Danno risarcibile.
La discrepanza tra quanto descritto sul catalogo e quanto invece verificato in loco, costituisce inadempimento per violazione dell'obbligo informativo che la legge pone a carico dell'organizzazione del pacchetto tutto compreso. A tale inadempimento consegue la parziale restituzione di quanto pagato, oltre al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
4) - Tribunale Roma, 19-05-2003 - Vacanza rovinata come stress e minor godimento.
L'inadempimento o la cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico impongono l'obbligo di risarcire il danno morale "da vacanza rovinata", consistente nello stress e nel minor godimento della vacanza. Secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia Europea - sentenza 12.03.2002 n. 168/00 - il danno da vacanza rovinata rappresenta una figura di danno morale risarcibile senza alcun limite, secondo quanto disposto dai principi del diritto comunitario.
5) - Giudice di pace Civitanova Marche, 26-03-2003 - Mancanza di aria condizionata ed accesso alla spiaggia pericoloso: danno risarcibile
Con la sentenza in esame il Giudice di pace di Civitanova Marche ha condannato il Tour Operator a risarcire i vacanzieri che avevano espressamente chiesto il servizio di aria condizionata in camera, rivelatosi poi mancante nella struttura alberghiera. Oltre a ciò l'accesso alla spiaggia era di particolare pericolosità visto l'attraversamento ferroviario non segnalato sul catalogo.
6) - Tribunale Napoli , sez. IV 26-02-2003 - Crociera senza aria condizionata
E' risarcibile, ricorrendo il cosiddetto danno contrattuale da vacanza rovinata, quel pregiudizio subito da chi in crociera è stato alloggiato in una cabina con impianto di condizionamento malfunzionante.
7) – Giudice di pace Palermo, 11-10-2002, n. 7040 - Danno per il mancato godimento delle ferie.
Oltre al danno derivante da responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per inadempimento del vettore aereo, al passeggero va riconosciuto anche il danno derivante dal mancato godimento del periodo di ferie, concretantesi nel danno morale "da vacanza rovinata".
8)- Cass. Civ. 09.11.2004 n. 21343 - Contratto di organizzazione di viaggio: obbligazione di risultato e non di mezzi. Le conseguenze a tutela del consumatore. Dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 scaturisce in capo all'operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l'allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto, secondo quanto prevede l'art. 17 del predetto D.Lgs., nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore.
9)- Tribunale Marsala, sentenza 05.04.2007 -Il risarcimento del danno da bagaglio smarrito Nell’ipotesi di viaggio “tutto compreso”, laddove siano smarriti i bagagli, i soggetti danneggiati possono agire sia verso il tour operator responsabile dell’organizzazione complessiva della vacanza, che verso il vettore aereo (ovvero altro soggetto addetto al trasporto) per lo smarrimento effettivo dei bagagli e la vacanza rovinata.
10)Cass. Civ. 10651/2008 - Risarcibile il danno da vacanza rovinata per spiaggia impraticabile Nei casi di vacanze “tutto compreso”, se il mare non è praticabile ed il tour operator non è in grado di fornire un’alternativa valida al consumatore, si giustifica il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
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